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Libri scritti da Arrigo Muscio Lettera di un bambino
abortito alla madre La catechesi di satana
durante un recente caso di esorcismo |
MATRIMONIO ECCLESIASTICO PROBLEMATICHE E CONSIGLI Molti cristiani, vittime di una certa disinformazione organizzata, ignorano che in determinati casi è possibile ricorrere al Tribunale ecclesiastico per ottenere il riconoscimento di nullità del matrimonio onde risolvere, tramite la Chiesa, la loro situazione. Di conseguenza vivono una condizione infelice, gravida di rimorsi e di sensi di colpa per non poter usufruire della piena comunione con Dio. L’avv. Maria Esther Cruz, fervente cattolica doc con il dono della predicazione (è spesso ospite di incontri di preghiera), mette a disposizione dei fratelli la sua competenza per consigli al seguente indirizzo manuvanuzzo@libero.it . Qualora si rendesse necessario un intervento presso il Tribunale ecclesiastico l’avv. Maria Esther può intervenire anche al di fuori della propria Regione. E’ possibile visualizzare una video-intervista all’avv. Maria Esther Cruz al seguente indirizzo : http://www.manikomio.it/images/papaboys/vi/MariaEsther.wmv DISCORSO DI 30 gennaio 1986 1. È per me
una grande gioia incontrarmi ogni anno con voi, per riaffermare l’importanza
del vostro ministero ecclesiale e la necessità della vostra attività
giudiziaria; esso è servizio di giustizia, è servizio di verità; un servizio
reso a Dio, dinanzi al quale voi pronunziate le vostre sentenze, e un
servizio al popolo di Dio ed ad ogni persona di buona volontà, che si rivolge
al Tribunale della Rota Romana. Porgo
pertanto a ciascuno di voi il mio saluto più cordiale, che è unito a
sentimenti di apprezzamento e di gratitudine per il vostro compito, talvolta
difficile e gravoso, eppure così necessario. Saluto poi in
modo particolare il nuovo Decano. Mons. Ernesto Fiore: e formo voti affinché
egli contribuisca, con la vostra attenta collaborazione, alla costante opera
di adeguare il Tribunale ai bisogni del mondo attuale e alle necessità
pastorali dei nostri tempi. Mi rendo
conto delle difficoltà che dovete affrontare nell’espletamento del vostro compito,
che vi impegna a dirimere in base alla legge canonica questioni e problemi
riguardanti i diritti soggettivi, che coinvolgono al tempo stesso la
coscienza di coloro che a voi si rivolgono. Non di rado essi si ritrovano
smarriti e confusi per le voci discordi che giungono loro da ogni parte.
Colgo volentieri anche l’occasione di questa Udienza per esortarvi ad un
servizio di vera carità nei loro confronti, assumendo pienamente la vostra
responsabilità davanti a Dio, supremo Legislatore, il quale non mancherà, se
invocato, di soccorrervi con la luce della sua grazia, perché possiate essere
all’altezza delle attese in voi riposte. La vostra
missione è grande! Essa deve mantenere, approfondire, difendere e illuminare
quei valori divini che l’uomo porta in sé come strumento dell’amore divino.
In ogni uomo c’è un segno di Dio da riconoscere, una manifestazione di Dio da
mettere in risalto, un mistero di amore da esprimere vivendolo secondo le
vedute di Dio. 3. «Dio è
amore»! Questa semplice affermazione di San Giovanni è la chiave del mistero
umano. Come Dio, anche l’uomo sarà amore: egli ha bisogno di amore, deve
sentirsi amato e per essere se stesso, deve amare, deve donarsi, deve fare
amare questo amore. Dio è Trinità d’Amore: Dono reciproco del Padre e del
Figlio che amano il loro Amore Personale, lo Spirito Santo. Sappiamo che
questo mistero divino illumina la natura e il senso profondo del matrimonio
cristiano, il quale è la realizzazione più perfetta del matrimonio naturale.
Quest’ultimo fin dall’inizio porta l’impronta di Dio: «Dio creò l’uomo a sua
immagine; maschio e femmina li creò e disse loro: “Crescete e moltiplicatevi”». Ogni
matrimonio, poi, tra battezzati è sacramento. È sacramento in forza del
Battesimo, che introduce la nostra vita in quella di Dio, facendoci
«partecipi della natura divina», mediante l’incorporazione al suo Divin
Figlio, Verbo Incarnato, nel quale noi non formiamo che un solo corpo, la
Chiesa. Si comprende
allora perché l’amore di Cristo alla Chiesa sia stato paragonato all’amore
indissolubile che unisce l’uomo alla donna e come possa essere efficacemente
significato da quel grande sacramento che è il matrimonio cristiano,
destinato a svilupparsi nella famiglia cristiana, Chiesa domestica, nel modo
stesso in cui l’amore di Cristo e della Chiesa assicura la comunione
ecclesiale, visibile e portatrice fin d’ora dei beni celesti. Ecco perché il matrimonio
cristiano è un sacramento che opera una specie di consacrazione a Dio; è un
ministero dell’amore che, mediante la sua testimonianza, rende visibile il
senso dell’amore divino e la profondità del dono coniugale vissuto nella
famiglia cristiana; è un impegno di paternità e di maternità; del quale il
reciproco amore delle persone divine è la sorgente, l’immagine perfettissima,
ineguagliabile. Questo mistero si affermerà e si realizzerà in ogni
partecipazione alla missione della Chiesa, nella quale gli sposi cristiani
devono dare prova di amore e testimoniare l’amore che essi vivono tra di
loro, con e per i propri figli, in quella cellula ecclesiale, fondamentale e
insostituibile, che è la famiglia cristiana. 4. Se evoco
brevemente davanti a voi la ricchezza e la profondità del matrimonio
cristiano, lo faccio principalmente per sottolineare la bellezza, la
grandezza e la vastità della vostra missione, dato che la maggior parte del
vostro lavoro riguarda cause matrimoniali. Il vostro lavoro è giudiziario, ma
la vostra missione è evangelica, ecclesiale e sacerdotale, rimanendo nello
stesso tempo umanitaria e sociale. Anche se la
validità di un matrimonio suppone alcuni elementi essenziali, che sotto il
profilo giuridico devono essere chiaramente espressi e tecnicamente
applicati, è tuttavia necessario considerare tali elementi nel loro pieno
significato umano ed ecclesiale. Sottolineando questo aspetto teologico
nell’elaborazione delle sentenze, voi offrirete la visione del matrimonio
cristiano voluto da Dio come immagine divina e come modello e perfezione di
ogni unione coniugale umana. Questo vale per ogni cultura. La dottrina della
Chiesa non si limita alla sua espressione canonica e quest’ultima - come
vuole il Concilio Vaticano II - deve essere vista e compresa nella vastità
del mistero della Chiesa. Questa norma conciliare sottolinea l’importanza del
diritto ecclesiale - Ius ecclesiale - e ne illumina opportunamente la
natura di diritto di comunione, diritto di carità, diritto dello
Spirito. 5. Le vostre
sentenze, illuminate da questo mistero di amore divino e umano, acquistano
una grande importanza, partecipando - in modo vicario - del ministero di
Pietro. Infatti, in nome suo voi interrogate, giudicate e sentenziate. Non si
tratta di una semplice delega, ma di una partecipazione più profonda alla sua
missione. Indubbiamente
l’applicazione del nuovo Codice può correre il rischio di interpretazioni
innovative imprecise o incoerenti, particolarmente nel caso di perturbazioni psichiche
invalidanti il consenso matrimoniale, o in quello dell’impedimento del dolo e
dell’errore condizionante la volontà come anche nell’interpretazione di
alcune nuove norme procedurali. Tale rischio
deve essere affrontato e superato con serenità mediante uno studio
approfondito sia della reale portata della Norma canonica, sia di tutte le
concrete circostanze che configurano il caso, mantenendo sempre viva la
coscienza di servire unicamente Dio, la Chiesa e le anime, senza cedere ad
una superficiale mentalità permissiva che non tiene nel dovuto conto le
inderogabili esigenze del matrimonio-sacramento. 6. Vorrei
anche dire una parola sull’opportunità che l’esame delle cause non si
protragga troppo a lungo. So benissimo che la durata del processo non dipende
soltanto dai giudici che devono decidere: vi sono molti altri motivi che
possono causare ritardi. Ma voi, ai quali è stato affidato il compito di
amministrare la giustizia, per portare così la pace interiore a tanti fedeli,
dovete impegnarvi al massimo perché l’iter si svolga con quella sollecitudine
che il bene delle anime richiede e che il nuovo Codice di Diritto Canonico
prescrive, quando afferma: «Le cause non si protraggano più di un anno nel
tribunale di prima Istanza, e non più di sei mesi nel tribunale di seconda
Istanza» [LE 5171]. Che nessun 7. Prima di
concludere, vorrei ancora esortarvi a vedere il vostro servizio ecclesiale
nel contesto generale dell’attività degli altri Dicasteri della Curia Romana,
con speciale riferimento a quelli che si occupano di materie aventi relazione
con l’attività giudiziaria in genere e con quella in materia matrimoniale in
specie. Va inoltre
valutato l’influsso della Rota Romana sull’attività dei Tribunali
ecclesiastici regionali e diocesani. La giurisprudenza rotale, in
particolare, è sempre stata e deve continuare ad essere per essi un sicuro
punto di riferimento. Lo «Studio
rotale» vi dà la possibilità di mettere la vostra dottrina e la vostra
esperienza giudiziaria a disposizione di coloro che si preparano a diventare
Giudici o Avvocati e di coloro che vogliono approfondire la conoscenza del
diritto della Chiesa. Grazie ad esso voi contribuite al rifiorire
dell’interesse per lo studio del Codice di Diritto Canonico [LE 5171] e
fornite occasione di un sempre maggior approfondimento di questa materia
nelle Facoltà di Diritto Canonico. Di gran
cuore, pertanto, esprimo il mio vivo apprezzamento per il vostro lavoro serio
e costante e benedico il vostro impegno ed il vostro ministero. Dio, che è
amore, rimanga sempre la vostra luce, la vostra forza, la vostra pace.
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